Una delle attività che hanno avuto una notevole diffusione nell’ultimo decennio sono i negozi Compro Oro e i Banco Metalli, prima fisici e poi anche online.
Tra le ragioni di questo successo, sicuramente si può annoverare il notevole aumento della valutazione dell’oro che c’è stata nel periodo 2001 – 2011 e una generalizzata crisi economica che ha portato molte famiglie a vendere i propri gioielli per far fronte a spese improvvise.
Ma anche per chi non ha particolari problemi economici i negozi Compro Oro sono una comoda possibilità.
Infatti, in questi esercizi è molto semplice vendere i propri monili preziosi, magari guasti o passati di moda, anche solo per cambiate il proprio oro usato con altri gioielli più attuali.
Per evitare che in questo business operatori impreparati e malfattori e per tutelare i cittadini che si rivolgono a questi esercizi, la legislazione italiana si è presto attivata per stabilire normative e leggi che disciplinino la materia.
La legge fondamentale su questo argomento è la numero 7 del 17 gennaio 2000, che peraltro risponde ad una direttiva europea del 1998, e precisamente la 98/80/CE.
Cominciamo dai Compro Oro. I requisiti essenziali non cambiano sia che l’esercizio abbia un sito online che non.
In realtà, c’è da precisare che non è possibile vendere un proprio gioiello solo online, perché’ una delle norme che regolano questo tipo di commercio è l’identificazione del cliente, cosa attualmente non possibile in modo semplice online.
Per questo in rete è possibile fare una valutazione del proprio oro ed, eventualmente, bloccarne il prezzo, ma per la vendita vera e propria occorre recarsi personalmente al negozio fisico.
Oltre alle regole che bisogna rispettare e che valgono per qualsiasi esercizio commerciale, come il possesso di una partita IVA e le comunicazioni al Comune dell’apertura del negozio con le relative autorizzazioni, per aprire un Compro Oro è indispensabile avere anche l’autorizzazione da parte della Pubblica Sicurezza, in particolare dalla Questura.
Per l’ottenimento di questa licenza è necessario non essere mai stato condannato per bancarotta, riciclaggio, ricettazione eccetera. In una parola, è necessaria la fedina penale pulita.
Gli altri requisiti sono relativi alle caratteristiche e all’ubicazione del negozio dove si vuole intraprendere l’attività di Compro Oro.
Deve essere di almeno 20 metri quadrati e deve essere dotato di tutte le strutture di sicurezza per tutelare l’esercente da malintenzionati.
Queste comprendono la parete con vetro antisfondamento tra la parte per il pubblico e quella dell’esercente, sistemi di videosorveglianza e allarmi antifurto.
Deve essere presente almeno una cassaforte e le attrezzature per la valutazione dei preziosi, alcune delle quali, come la bilancia di precisione, omologate e certificate CE-M (Norma Europea EN45501, Direttiva CEE 90/384).
Generalmente il capitale necessario per intraprendere questa attività’ si aggira attorno ai 20.000 – 30.000 euro.
Un po’ diverse sono le normative per chi vuole aprire una attività di Banco Metalli professionale, cioè inquadrato dalla legge con la dicitura “operatori professionali in oro”.
Questi operatori possono assumere compiti che i semplici Compro Oro non possono fare, tra gli altri, dare consulenze in materia di compravendita di metalli preziosi.
Inoltre, il Banco Metalli è autorizzato a fondere ed affinare in proprio i metalli preziosi che acquista da semplici cittadini o anche, e questa è un’altra differenza rispetto ai Compro Oro, da altre fonderie o banche.
Contrariamente ai semplici Compro Oro, per i Banco Metalli è indispensabile costituire una società con indicato nello statuto, la dicitura “Commercio in oro”.
Tutti i responsabili di questa società, cioè i responsabili tecnici, amministrativi e commerciali, devono possedere i requisiti di onorabilità.
Questo significa che non devono avere subito condanne, in particolare in ambito finanziario.
Ad esempio, per reati legati ad attività fraudolente di tipo assicurativo o bancario il limite della pena detentiva al di sopra della quale scatterebbe l’inidoneità ad intraprendere un’attività di operatore professionale in oro è di 6 mesi, che aumentano a 12 se i reati sono di natura tributaria o contro il patrimonio.
Questo limite è di 24 mesi per tutti gli altri reati, tranne quelli colposi.
Gli operatori in questo campo non devono inoltre essere soggetti ad interdizione dai pubblici uffici.
Solo se sono rispettate tutte queste normative la Banca Centrale italiana, cioè la Banca d’Italia, rilascerà l’autorizzazione alla professione con il titolo sopra citato.
Questo comporta che tutti i membri della società devono conoscere e rispettare nel modo più rigoroso ed assoluto tutte le normative antiriciclaggio che la legge prevede quando si tratta di commercio di metalli preziosi.
Inoltre, dal 2012, questi operatori devono inviare telematicamente alla Banca Centrale le transazioni effettuate.
Tra le peculiarità dei Banco Metalli gestiti da operatori professionali figura la vendita di lingotti e monete d’oro.
Contrariamente all’acquisto del cosiddetto oro usato, la vendita di queste pietre preziose può avvenire direttamente online.
Questo tipo di approccio, avendo meno spese di gestione, consente di spuntare quotazioni più favorevoli per l’acquirente.
Chiaramente, un acquirente, per essere garantito della reputazione del venditore, è bene che verifichi presso il sito della Banca D’Italia che l’operatore sia autorizzato.